Art. 216 del “Decreto Rilancio” e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19
“A seguito della sospensione delle attività sportive, i soggetti acquirenti degli abbonamenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.”